Il Decreto Sviluppo 2011 aveva previsto (art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) che i soggetti che volevano ottenere il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità degli immobili in base ai requisiti previsti dall’art. 9, D.L. n. 557/1993, potevano presentare una domanda di variazione catastale all’Agenzia del Territorio entro il 30.09.2011 per l’attribuzione all’immobile della categoria catastale:
- A/6: fabbricato rurale ad uso abitativo;
- D/10: fabbricato rurale ad uso strumentale all’attività agricola.
Il decreto Milleproroghe ha nuovamente prorogato dal 31/03/2012 al 30/06/2012 l'obbligo per le variazione delle categorie catastali per gli immobili rurali.
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