Dal 1" gennaio 2013 si applica il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, denominato "TARES", a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati, dello smaltimento e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni (strade, illuminazione ed altro).
La TARES sostituisce la tassa sui rifiuti solidi urbani, prevista dal D.Lgs. 507 del 1993 (TARSU), la tariffa di igiene ambientale, di cui al D. Lgs. 22 del 1997 (TIA 1), nonché la tariffa integrata, contemplata dal D. Lgs. 152 del 2006 (TIA 2).
Il Comune disciplina l’applicazione del tributo comprendendo anche le eventuali riduzioni ed esenzioni. In particolare con proprio regolamento il Comune può introdurre una riduzione nel caso di fabbricati rurali (D10) ad uso abitativo, per i rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, per le attività stagionali (agriturismi), per livelli inferiori di prestazione (cassonetti lontani, frequenza ridotta), esclusioni dei locali destinati al ricovero degli animali, delle legnaie, delle pertinenze dell'azienda agricola.
Si invitano pertanto tutti i titolari di azienda agricola a vigilare sui regolamenti approvati o in approvazione da parte del proprio Comune, a contattare l’Ufficio Ambiente – Albanini Paola, 0332.291123, paola.albanini@coldiretti.it, in modo da poter intervenire in caso di lacune nel riconoscere le dovute riduzioni ed esclusioni dalla tassa.
16 Ottobre 2013
TARES, PAGARE IL GIUSTO