17 Settembre 2010
Speciale previdenza

La manovra economica è ormai legge. Vediamo le novità di maggiore rilievo all'interno della Finanziaria che interessano le pensioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).
Dal 2011 scattano le nuove decorrenze pensionistiche
In primo luogo, è stato modificato, non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per i lavoratori autonomi, l’intervallo di tempo che intercorre tra la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione e quello di effettiva decorrenza della pensione stessa (le cosiddette finestre di uscita). Attualmente, le uscite previste per il pensionamento sono scadenzate nel corso dell’anno e differenziate in base alla tipologia della pensione da liquidare (vecchiaia e anzianità).
Dal 2011, sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianità, anche con 40 anni di contributi, sarà prevista un’unica finestra di uscita. In particolare, per i lavoratori autonomi la pensione decorrerà trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Dal 2011, anche le pensioni di vecchiaia e anzianità in totalizzazione (l’istituto che consente di poter sommare i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza, così da ottenere un’unica pensione) saranno liquidate decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Dal 2015 arriva l'età pensionabile in funzione dell’incremento dell’aspettativa di vita
La nuova Legge ha, inoltre, introdotto un nuovo sistema che comporta la modifica, ma solo a decorrere dall’anno 2015, degli attuali requisiti di età previsti per la pensione, che saranno adeguati in base all’incremento dell’aspettativa di vita rilevata dall’Istat.
In particolare, saranno passibili di revisione, sia per i lavoratori dipendenti che autonomi:
- l’età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne);
- i requisiti di età per il pensionamento di anzianità. Questo vuol dire che per le pensioni di anzianità, l’adeguamento inciderà esclusivamente sull’attuale sistema delle “quote” date dalla somma di età anagrafica + anzianità contributiva e solo per quanto riguarda il requisito dell’età. Nessun adeguamento, quindi, per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età.
L’adeguamento riguarderà, invece, anche l’età di 65 anni per avere diritto all’assegno sociale.
Nel 2015 tale aggiornamento non potrà superare, in ogni caso, i tre mesi e non verrà comunque effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.
L’adeguamento successivo scatterà, in deroga, nel 2019 ed a regime poi con cadenza triennale.

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