12 Dicembre 2013
SICUREZZA IN CAMPO

“Nuovo Codice della Strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.
Capo IV – Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Art.111. Revisione delle macchine agricole in circolazione

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e` disposta, a far data dal 1º gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Quali sono le macchine agricole interessate alla revisione?
Innanzitutto le trattrici, qualcosa come due milioni di esemplari; quindi le operatrici semoventi soggette ad immatricolazione, cioè tutte le mietitrebbatrici e le altre semoventi immesse in circolazione dopo il 6 maggio 1997 perché prima non venivano immatricolate; le motoagricole, i trasporter e le trattrici con pianale di carico; i rimorchi agricoli con targa di immatricolazione (stimati in circa due milioni di esemplari).
Per il nuovo art. 111 sono escluse dalla revisione le macchine agricole operatrici trainate, anche se omologate; quelle condotte da  operatore a terra (motocoltivatori, motofalciatrici, motozappatrici); le macchine semoventi – escluse le mietitrebbiatrici – immesse in circolazione prima del 6 maggio 1997; i rimorchi agricoli non immatricolabili, cioè quelli con massa complessiva inferiore a 1500 kg, larghezza inferiore a 2 metri, lunghezza (compresi gli organi di attacco) inferiore a 4 metri. 
Nella revisione dovrebbe essere posta particolare attenzione alla presenza dei dispositivi contro il ribaltamento, allo stato dei pneumatici, alle luci di posizione, ai fari, al lampeggiatore e ai dispositivi retrovisori, mentre per i rimorchi particolare attenzione andrà posta alla funzionalità dei freni.

Ad aprile è stata presentata alle organizzazioni interessate una bozza di decreto ancora allo studio e, quindi, non definitiva. Per la complessità del problema i tempi per la definitiva stesura del decreto non sembrano essere immediati. Al momento dunque non sono chiare le modalità per l’espletamento di tale obbligo.

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