Con decreto n. 8921 del 27/10/2015 Regione Lombardia ha stabilito i seguenti periodi di divieto di spandimento a fini agronomici:
1. Dal 15 DICEMBRE 2015 compreso al 15 GENNAIO 2016 compreso, per il letame derivante da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi, unicamente se utilizzato su prato permanente e/o prato avvicendato;
2. Dal 6 NOVEMBRE 2015 compreso al 3 FEBBRAIO 2016 compreso, sia per il letame, quando utilizzato su cereali autunno-vernini, su terreni in preparazione della semina primaverile, su colture ortive e arboree con inerbimento, che per i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue;
3. Dal 1 NOVEMBRE 2015 compreso a FINE FEBBRAIO 2016 per le deiezioni derivanti da allevamenti avicoli e cunicoli, essiccate con processo rapido e tenori di sostanza secca superiori al 65% nelle le sole zone VULNERABILI.
I periodi di divieto sopra detti non si applicano all’ammendante compostato verde e all’ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l’applicazione anche nei mesi invernali qualora abbiano un tenore di azoto totale inferiore al 2.5% sul secco di cui non oltre il 15% in forma ammoniacale.