La Direzione Generale Agricoltura con atto n. 592 ha decretato per le ZONE VULNERABILI i seguenti periodi di divieto di spandimento:
- Dal 15 DICEMBRE 2014 compreso al 15 GENNAIO 2015 compreso per il letame derivante da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi, unicamente se utilizzato su prato permanente e/o prato avvicendato;
- Dal 17 NOVEMBRE 2014 compreso al 14 FEBBRAIO 2015 compreso sia per il letame, quando utilizzato su cereali autunno-vernini, su terreni in preparazione della semina primaverile, su colture ortive e arboree con inerbimento, che per i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue;
- Dal 1 NOVEMBRE 2014 compreso a FINE FEBBRAIO 2015 per le deiezioni derivanti da allevamenti avicoli e cunicoli, essiccate con processo rapido e tenori di sostanza secca superiori al 65%.
Ha decretato altresì per le ZONE NON VULNERABILI i seguenti periodi di divieto di spandimento:
- Dal 15 DICEMBRE 2014 compreso al 15 GENNAIO 2015 compreso per il letame derivante da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi, unicamente se utilizzato su prato permanente e/o prato avvicendato;
- Dal 17 NOVEMBRE 2014 compreso al 14 FEBBRAIO 2015 compreso sia per il letame, quando utilizzato su cereali autunno-vernini, su terreni in preparazione della semina primaverile, su colture ortive e arboree con inerbimento, che per i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue.
I periodi di divieto sopra detti non si applicano all’ammendante compostato verde e all’ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l’applicazione anche nei mesi invernali qualora abbiano un tenore di azoto totale inferiore al 2.5% sul secco di cui non oltre il 15% in forma ammoniacale.
A disposizione per qualsiasi chiarimento.