1. Per le aziende agricole che adoperano, NELLE SOLE ZONE VULNERABILI, deiezioni di allevamenti avicoli e/o cunicoli sottoposte ad un processo di essicazione rapida e aventi un tenore di sostanza secca superiore al 65%, il periodo di divieto per lo spandimento inizierà il 1 novembre 2012 e terminerà il 28 febbraio 2013.
2. Per le aziende che adoperano letami di bovini, ovicaprini e equini, aventi un tenore di sostanza secca maggiore al 20% e unicamente se impiegati su prati permanenti e/o avvicendati, il periodo di divieto imposto inizierà il 15 dicembre 2012 e avrà termine il 15 gennaio 2013.
3. Per tutte le aziende che effettuano spandimenti con letami che hanno caratteristiche differenti da quelle citate al punto 2. o che utilizzano liquami, fanghi e fertilizzanti azotati differenti dagli effluenti zootecnici, sia su prati che su qualsiasi altra coltura, il periodo di divieto previsto avrà inizio il 19 novembre 2012 e si concluderà il 16 febbraio 2013.
Le date di inizio e di fine dei periodi qui sopra riportati devono essere sempre considerate comprese nel periodo stesso e pertanto anche in tali giorni non sarà possibile effettuare spandimenti.
l periodi di divieto enunciati al punto 2. e 3. sono validi sia per le zone vulnerabili che per le zone non vulnerabili.
A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Flora Colombo
Tel . 0332 291122