1 Giugno 2010
Ordinanza n.3878 del 13 maggio 2010

Il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario Delegato per gli eventi meteorologici che dal 15 al 19 luglio 2009 hanno colpito la provincia di Varese, Bergamo, Como, Lecce. In relazione a questi eventi, provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo e a fronteggiare i danni.
Dopo aver individuato i comuni danneggiati, il Commissario delegato si avvale di due o più soggetti attuatori per adottare tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza. Il Commissario delegato affida specifici settori d’intervento, sulla base di direttive e indicazioni, ai soggetti attuatori da lui individuati e agli uffici regionali, agli enti locali anche territoriali e alle amministrazioni periferiche dello Stato.
In particolare, il Commissario delegato provvede a:

  • fare la ricognizione e a quantificare i danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
  • ripristinare, in condizioni di sicurezza, le infrastrutture pubbliche danneggiate; a pulire e a fare la manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d’acqua; a stabilizzare i versanti; a realizzare interventi ed opere di prevenzione dei rischi; a mettere in sicurezza i luoghi colpiti dagli eventi calamitosi e a realizzare interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici in attuazione del piano generale delle acque;
  • predisporre il piano generale degli interventi indifferibili e urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità. Il piano può comprendere anche altri interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti e da enti o società che prestano servizi pubblici finalizzati alla rimozione o alla prevenzione del rischio;
  • individuare siti di stoccaggio provvisori in cui depositare i fanghi, i detriti e i materiali che derivano dall’emergenza;
  • pianificare azioni e interventi di mitigazione del rischio che derivano dall’inadeguatezza dei sistemi preposti all’allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, per ridurre definitivamente gli effetti delle alluvioni.

Il Commissario delegato provvede anche a rimborsare le spese sostenute dai comuni, da altri Enti e Amministrazioni impegnate nella fase di prima emergenza. (art.1)
Per l’attuazione degli interventi il Commissario Delegato può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, nel caso in cui non possa avvalersi di strutture pubbliche. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all’approvazione dei progetti. Se necessario, ricorre alla conferenza dei servizi che deve essere indetta entro 7 giorni dalla disponibilità dei progetti. (art.2)
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza n.3878, il Commissario delegato predispone i crono programmi delle attività , articolati in relazione alle diverse tipologie di azioni, cadenzati per semestri successivi in cui viene indicata la copertura finanziaria. Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre il Commissario delegato comunica al Dipartimento di Protezione Civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che servono per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai crono programmi. (art.3)
Per favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il Commissario delegato può concedere un contributo – a titolo di acconto – di massimo 30mila euro ai titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore che, a seguito degli eventi, sono fortemente danneggiate. Gli interessati devono presentare la domanda di contributo a cui allegano un’autocertificazione che attesta i danni subiti,  il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione e la copia della dichiarazione dei redditi per il 2008. Per le attività avviate nel 2009, alla domanda deve essere allegata anche la perizia giurata redatta da un professionista autorizzato alla certificazione tributaria.
Il Commissario delegato è autorizzato anche a concedere un contributo, non superiore al 30% di 30 mila euro, sulla base delle spese  che documentano l’acquisto o il ripristino di beni mobili – di carattere indispensabile – danneggiati o distrutti dagli eventi. Se i beni danneggiati sono localizzati in aree ad alto rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe i contributi sono riconosciuti solo se il comune ha provveduto o si impegna a provvedere  - entro i termini di scadenza dello stato di emergenza, a recepire ed adottare i vincoli esposti nel Piano di bacino stralcio nella propria pianificazione e regolazione urbanistica e a predisporre e adottare la conseguente e dovuta pianificazione d’emergenza. Il Commissario delegato, scaduto lo stato di emergenza , comunica al Dipartimento della protezione civile i risultati delle verifiche effettuate e le azioni intraprese nei confronti dei comuni inadempienti. (art.4)
I contributi concessi per la riparazione dei danni sono scomputati dalle eventuali contribuzioni concesse. Questi stessi contributi non concorrono alla formazione del reddito. Se le compagnie assicuratrici ripianano in tutto o in parte i danni dubiti, la corresponsione dei contributi previsti da questa ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.  (art.5)
Per attuare questa Ordinanza il Commissario delegato, se indispensabile e motivato, è autorizzato a derogare ad alcuni provvedimenti, nel rispetto però dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli che derivano dall’ordinamento comunitario. (art.6)
Per la realizzazione di questi interventi si provvede a carico delle risorse stanziate a favore della Regione Lombardia per il superamento dell’emergenza che ha colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009, delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio generale e attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da Amministrazioni statali o enti pubblici. Il Commissario delegato può utilizzare anche risorse che derivano da precedenti ordinanze di protezione civile.
Per l’utilizzo delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza è autorizzata l’apertura di una contabilità speciale a favore del Commissario delegato; egli dovrà rendicontare le entrate e le spese. (art.7)

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