16 Giugno 2014
NUOVE REGOLE PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il Piano di Azione Nazionale (P.A.N.) per l’uso sostenibile dei fitosanitari,  entrato in vigore il 12 febbraio 2014 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 serie ordinaria, costituisce il recepimento della direttiva europea 128/2009 e del decreto legislativo n. 150 dell’agosto 2012, avrà durata 5 anni e comprende alcune novità anche per le Imprese Agricole rispetto al passato.
Gli obbiettivi principali del Programma Nazionale sono di garantire la sicurezza e la sostenibilità dell’ambiente, ridurre i rischi e  gli impatti sulla salute di coloro che utilizzano i prodotti fitosanitari, tutelare maggiormente la popolazione, conservare la biodiversità e promuovere l’applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi. In questa logica, infatti, per la prima volta viene disciplinato con attenzione l’utilizzo di prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole e si parla per la prima volta di utilizzatore professionale e non professionale in relazione ai quali seguirà una nuova classificazione dei prodotti  fitosanitari.
La razionalizzazione dei prodotti fitosanitari viene coordinata dal PAN attraverso i seguenti contenuti:
·         Formazione e informazione per gli utilizzatori, distributori e consulenti;
·         Controllo funzionale delle attrezzature;
·         Misure di tutela per aree specifiche;
·         Gestione in azienda dei prodotti: manipolazione, stoccaggio e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze;
·         Strategie fitosanitarie applicabili: difesa integrata obbligatoria;
·         Monitoraggio, sperimentazione e ricerca
I destinatari a cui sono rivolti gli impegni sono così definiti:
·         Utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari (compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori);
·         Distributore: persona in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario;
·         Consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;

Sintetizziamo le maggiori novità e i prossimi adempimenti, scadenze comprese,  per le Imprese Agricole.
Formazione e informazione per gli utilizzatori, distributori e consulenti
Le imprese agricole rientrano tra gli utilizzatori.
Al fine di poter acquistare e utilizzare i prodotti fitosanitari gli imprenditori, che devono avere età minima  di 18 anni, sono tenuti a frequentare un corso di formazione base di  20 ore, per cui è previsto l’obbligo di frequenza del 75% al monte ore complessivo, e sostenere un esame finale con esito positivo per ricevere il certificato di abilitazione. Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione, ma non dall’esame di abilitazione, coloro che hanno un diploma di scuola superiore  di durata 5 anni o di laure, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.
Il certificato ha validità 5 anni ed è riconosciuto a livello nazionale. Al termine dei 5 anni, l’imprenditore nel richiedere il rinnovo deve presentare gli attestati comprovanti la frequenza di corsi di aggiornamento periodico per un totale del 12 ore cumulati nei 5 anni di abilitazione.
Fino al 26 novembre 2014 sarà possibile procedere con i rinnovi e il rilascio delle abilitazioni secondo le vecchie modalità, successivamente saranno predisposte le nuove regole e dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo sarà requisito obbligatorio per chi intende acquistare e utilizzare a livello professionale i prodotti fitosanitari.
Obbligo del registro dei trattamenti su cui annotare gli interventi fatti e sua conservazione per 3 anni con relative bolle di acquisto, è disponibile su base volontaria anche il registro di trattamenti elettronico.
Contoterzisti
Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale ed è tenuto ad informare il titolare dell’azienda agricola presso cui effettua il trattamento di:
·         Rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
·         Rispetto delle fasce di rispetto previste in etichette;
·         Segnalare l’esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall’applicazione dei prodotti o che potrebbero accedere in prossimità delle aree trattate
Il registro dei trattamenti, conservato presso l’azienda agricola, deve essere compilato dal contoterzista e fornisce su apposito modulo le informazioni relative ad ogni trattamento.
ATTENZIONE: se il contoterzista acquista anche il prodotto nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito e relativo costo. Il contoterzista compila un registro di carico/scarico in cui riportare il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei prodotti del contoterzista deve essere adeguato alla normativa vigente.

Controllo funzionale delle attrezzature
E’ obbligatorio il controllo funzionale delle attrezzature al fine di garantire la maggior efficienza nella distribuzione del prodotto e sicurezza dell’ambiente e della salute.
Entro il 26 novembre 2016 devono essere sottoposte a controllo funzionale le seguenti tipologie:
·         Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale;
·         Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale;
·         Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per trattamenti alle colture protette;
I controlli fino al 31 dicembre 2020 avranno frequenza ogni 5 anni, successivamente ogni 3 anni.
Laddove successivamente al 26 novembre 2011 sia già stato effettuato un controllo presso un centro riconosciuto dalla regione è da ritenersi valido.
Le attrezzature acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo entro 5 anni dalla data di acquisto.
Sono individuati due livelli di controllo, uno obbligatorio ed uno volontario:

OBBLIGATORI eseguiti dall’utilizzatore
 
VOLONTARIA presso centri autorizzati
 
•       la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
•       la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
•       la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
•       la pulizia dei filtri e degli ugelli;
•      la verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).
I dati sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso (data, attrezzatura, volumi di irrorazione per principali tipologie di colture).

 

•       volume di distribuzione;
•       tipo di ugello;
•       portata dell’ugello;
•       portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell’aria generata  dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
•       pressione di esercizio;
Il documento di funzionalità rilasciato ha validità massimo di 5 anni.
 

Gestione in azienda dei prodotti: manipolazione, stoccaggio e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Dal 1 gennaio 2015 dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nell’allegato VI del P.A.N. che coinvolgono:
·         lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e la loro manipolazione,
·         la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari prima  dell’applicazione,
·         la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari,
·         il recupero o il riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento,
·         la pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione
·         il recupero e lo smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Difesa integrata obbligatoria
Dal 1° gennaio 2014 si applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria.

Applicazione delle tecniche di difesa integrata obbligatorie vigenti:
•       varietà resistenti/tolleranti
•       materiale di moltiplicazione sano e certificato
•       prevenire la diffusione di organismi nocivi
•       salvaguardare gli organismi utili
•       sistemi di monitoraggio degli organismi nocivi
•       sistemi di previsione e di avvertimento
•       soglie d’intervento
•       metodi di lotta alternativi
•       utilizzo di prodotti selettivi a minore impatto sulla salute e l’ambiente
•       strategie anti-resistenza

Misura di tutela per aree specifiche: Informazione da parte degli utilizzatori alla popolazione

L’obbligo di segnalazione del trattamento è previsto nei seguenti casi:
·         Impiego prodotti in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone, quali sentieri natura, piste ciclabili, ecc;
·         Impiego prodotti in ambiti extra – agricoli quali parchi, giardini pubblici, ai bordi delle alberature stradali;
·         Quando indicato in etichetta.
La Regione definirà le modalità con le quali effettuare la segnalazione.
Le aziende con produzione biologica possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e principi attivi impiegati.
Gli uffici di Coldiretti sono a disposizione per ulteriori informazioni e per lo svolgimento delle attività introdotte dal P.A.N.

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