Con il decreto del fare è cambiato il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, PROROGATO al 22 MARZO 2015.
La CIRCOLARE n. 45 del 24 dicembre 2013 del Ministero del Lavoro, chiarisce che il differimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle MACCHINE AGRICOLE" è da intendersi riferito alle attrezzature da lavoro individuate al punto 1, dell'Allegato A dell' Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.
Le attrezzature in oggetto sono: piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo.
Di seguito si riporta il contenuto della CIRCOLARE:
1. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È DIFFERITO IL TERMINE PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO DI ABILITAZIONE: il differimento è riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1. dell'Allegato A dell' Accordo 22 Febbraio 2012 (Formazione Attrezzature di cui all’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.
2. RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI DI CUI AL PUNTO 9.1 DELL'ACCORDO 22 Febbraio 2012: limitatamente alle sole "macchine agricole" sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 Febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b), c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 Febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015 (ovvero entro 22 marzo 2017).
3. POSSESSO DELL'ESPERIENZA DOCUMENTATA DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 Febbraio 2012: l'esperienza documentata pari ad almeno 2 anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 Febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.
4. TERMINE DI VALIDITA' DELLA NORMA TRANSITORIA DI SUI AL PUNTO 12 DELL'ACCORDO 22 Febbraio 2012: i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole "macchine agricole" devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data (ovvero entro 22 marzo 2017).
Nota: naturalmente si ribadisce che per le MACCHINE NON AGRICOLE ovvero, non utilizzate nell’ambito del processo di attività dell’azienda agricola non vale tale proroga.
14 Aprile 2014
MACCHINE AGRICOLE