Ricordiamo che tra le norme definite come CONDIZIONALITA’, al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo, è stato inserito l’obbligo di non coltivare lo stesso cereale (mais, frumento tenero, frumento duro, triticale, segale, orzo, avena, sorgo ecc.), su uno stesso appezzamento, per un periodo superiore a 5 anni.
Si fa presente che è considerata come monosuccessione dello stesso cereale anche la rotazione effettuata tra soli cereali autunno-vernini (ad es. frumento tenero, frumento duro, triticale, segale, orzo, avena).
Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall’anno 2008.
L’accertamento del mancato rispetto di tale obbligo (STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture) da parte degli Enti preposti al controllo, comporterà sanzioni a carico dei produttori che abbiano richiesto contributi PAC e contributi legati al Piano di Sviluppo Rurale Regionale (per es. Indennità compensativa, Misure agro ambientali ecc.).
Per maggiori informazioni e chiarimenti l'ufficio Caa di Varese è a vostra disposizione. Potete contattarci al numero 0332/291121.
24 Agosto 2010
LA MONOSUCCESSIONE TRA I CEREALI NON PUO’ SUPERARE I 5 ANNI CONSECUTIVI