23 Settembre 2011
CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

Tra le novità introdotte dalla c.d. “Manovra correttiva” è prevista la chiusura delle partite IVA “inattive da tempo”, ossia la revoca d’ufficio delle partite IVA relative a soggetti che, per 3 anni
consecutivi, risultano:
− non aver esercitato l’attività d’impresa / lavoro autonomo;
ovvero
− non aver presentato la dichiarazione IVA.
Ai contribuenti che non hanno comunicato la cessazione  dell’attività è data la possibilità di “sanare” la propria posizione entro il 4/10/2011,con il versamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 129.
L’Agenzia delle Entrate in data 21/09/2011 con una Risoluzione ha chiarito che per la chiusura delle partite IVA inattive è sufficiente il pagamento di euro 129 tramite un particolare modello F24-Movimenti Identificativi, senza presentazione della comunicazione di cessazione attività (modello AA7/10 o AA9/10) e senza presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato inoltre chiarito che con il pagamento della sanzione sono sanate anche l’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e redditi limitatamente ai redditi d’impresa e lavoro autonomo.
In assenza di sanatoria da parte del contribuente l’Ufficio procede alla revoca della partiva IVA nel caso in cui per 3 annualità consecutive riscontra:
− il mancato esercizio dell’attività (d’impresa o di lavoro autonomo);
ovvero
− la mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di un soggetto obbligato a tale adempimento. Non sono quindi interessati da tale casistica i soggetti esonerati dalla presentazione del mod. IVA in base all’attività esercitata o al regime applicato (ad esempio, agricoltori in regime di esonero e contribuenti con attività esente IVA).
Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la
dichiarazione di cessazione attività e non colgono l’opportunità che il decreto legge 98/2011ora concede, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione da euro 516 fino al massimo di 2.065 euro.
L’ufficio fiscale è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la compilazione del modello F24-Movimenti identificativi.

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