9 Dicembre 2014
AGRITURISMI E ALLERGENI NEGLI ALIMENTI

Dal 13 dicembre 2014 sarà applicativo il Regolamento Europeo numero 1169 del 2011, che introduce nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Le nuove norme si applicano a tutti gli operatori alimentari e riguardano pertanto anche gli agriturismi. Il Regolamento impone l’obbligo di segnalare, attraverso comunicazione scritta, la presenza di allergeni negli alimenti venduti e/o somministrati. Questo per fornire informazioni chiare, precise e comprensibili al consumatore. Le indicazioni non potranno essere comunicate solo su richiesta orale del consumatore ma dovranno essere invece fornite prima del consumo dell’alimento stesso.

COSA DEVE FARE L’AGRITURISMO?
L’azienda agrituristica è tenuta ad indicare gli allergeni presenti nelle pietanze preparate e somministrate.
Le indicazioni riguardano anche le acque idonee al consumo umano non preconfezionate. In questo caso occorre riportare la dicitura “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata (nel caso in cui è stata addizionata di anidride carbonica”
Le indicazioni sono obbligatorie quando nella fabbricazione di un alimento vengono utilizzate le sostanze indicate nell’elenco di cui all’allegato II del Regolamento Comunitario.

COME L’AGRITURISMO DEVE EVIDENZIARE GLI ALLERGENI?
1.      Direttamente a  menu per ogni singola pietanza
2.      Su un libro/registro con le ricette e gli allergeni ben visibile in sala o comunque facilmente raggiungibile così che il consumatore possa consultarlo anche senza il personale di sala. Possono essere elencati anche gli ingredienti dei singoli piatti senza però indicare le quantità. Optando per tale scelta, si può decidere di accludere in ogni singolo menù un messaggio “Per la lista allergeni verificare sul registro posizionato in sala”
3.      Su una bacheca/lavagna utilizzando possibilmente una scritta indelebile.

ECCEZIONE
Non è richiesta l’indicazione dell’ allergene nella lista ingredienti-libro-registro-menù, se la sostanza/prodotto è chiaramente contenuta nella denominazione dell’alimento.

QUALI SONO GLI ALLERGENI DA EVIDENZIARE AL CONSUMATORE?
1.      Cerali  contenente glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e loro ceppi ibridati e prodotti derivati).
2.      Crostacei e prodotti a base di crostacei
3.      Uova e prodotti a base di uova
4.      Pesce e prodotti a base di pesce
5.      Arachidi e prodotti a base di arachidi
6.      Soia e prodotti a base di soia
7.      Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8.      Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland e i loro prodotti tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola)
9.      Sedano e prodotti a base di sedano
10.  Senape e prodotti a base di senape
11.  Semi di sesamo e prodotti a base di semi di  sesamo
12.  Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/lt
13.  Lupini e prodotti a base di lupini
14.  Molluschi e prodotti a base di molluschi

Per eventuali eccezioni si rimanda alla lettura completa dell’allegato II  del Reg. 1169/2011.

ADDITIVI ED ENZIMI ALIMENTARI
Additivi ed enzimi alimentari sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di categoria, seguita dalla denominazione specifica.
Gli additivi, che possono essere anche allergeni (es: anidride solforosa), vanno indicati con la funzione (es. acidificante), con il nome (es. acido citrico) nel caso con sigla (E seguita da  numero).
Se non si è in grado di escludere la presenza di allergeni si deve utilizzare la dicitura “può contenere tracce di …” seguito dal nome dell’allergene

L’indicazione degli allergeni, va considerata direttamente applicabile discendendo tale norma da un Regolamento UE che è direttamente applicabile. Sollecitiamo pertanto le aziende a porre in atto correttamente le indicazioni della norma comunitaria.

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